SITI WEB, E-COMMERCE

Siti web, e-commerce

Legislazione

P IVA ben visibile in home page

L'Agenzia delle Entrate ha sentito la necessità di ribadire e precisare quanto già previsto dal comma 1 dell'art.35 del DPR 633/72, diramando la risoluzione n. 60 datata 16 maggio 2006, recante: "Indicazione numero partita IVA nel sito web - articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972".
Esso deve essere sempre indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell'eventuale sito web ed in ogni altro documento destinato all'ufficio stesso.
[...Con il provvedimento in esame l'Agenzia delle Entrate precisa quanto segue:L'obbligo di indicazione del numero di partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell'attività.
Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all'attività esercitata, quand'anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di partita IVA...]

Accessibilità

La "Legge Stanca" prevede il rispetto dei parametri per rendere accessibili tutti i propri siti ai disabili. La Legge prevede infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di siti Internet siano nulli qualora non rispettino i requisiti di accessibilità . L'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare. Con lo sviluppo dell'E-Government l'erogazione di informazioni e servizi online in grado di essere fruiti da ogni cittadino è diventata una priorità e ha imposto all'attenzione pubblica l'accessibilità dei siti web, non solo come problema tecnico, ma quale elemento di democrazia.

E-commerce

L'avvio di una attività di E-commerce contempla tutti gli obblighi previsti per l'avvio di una attività commerciale. L'impresa che decide di dotarsi di un sistema di commercio elettronico ha l'obbligo di inviare relativa comunicazione al Comune di residenza, se persone fisiche, od ove si trova la sede legale. Solo trascorsi trenta giorni dalla ricezione da parte del Comune di detta comunicazione il soggetto potrà legalmente iniziare a svolgere la sua attività (art. 18 del Dlgs n. 114/1998). La modulistica è reperibile online sul sito della camera di commercio relativo alla zona di appartenenza. Si riassumono le principali norme di riferimento per le attività di e-commerce:
  • Decreto 50/1992 Contratti negoziati fuori dei locali commerciali
  • Decreto 114/98 Estensione al commercio via Internet le disposizioni previste dal decreto 50/1992
  • Direttiva 97/7/CE 20 maggio 1997 Tutela dei consumatori in materia di contratti a distanza
  • Legge 128/98 Obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea
Una nota in particolare alla normativa del 2003 e del "Codice in materia di protezione dei dati personali": la normativa regolamente anche le modalità dell'invio di NewsLetter promozionali. Tale attività comunque prescinde dalla mera realizzazione del sito WEB e si rimanda ad altra sede per l'approfondimento.

Le norme di riferimento per la pubblicità online

A differenze dell'E-commerce, la giurisprudenza Italiana non ha ancora specifiche norme regolementanti la pubblicità online. Occorre far riferimento alla normativa relativa alla pubblicità in generale, regolamentata in differenti ambiti e di diritto pubblico e quello privato, ma anche diritto amministrativo, penale e civile, oltre al diritto all'immagine. Nonostante la frammentazione e la disomogeneità, ci sono alcune leggi che possono essere considerate pietre miliari per la pubblicità online e fanno da spartiacque nell'ambito legislativo.
  • Decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 Codice in materia di protezione dei dati personali
  • Decreto legislativo 25 gennaio 1992 n° 74 Codice in materia di pubblicità ingannevole e comparativa
  • Decreto legislativo 9 aprile 2003 n° 70 Comunicazione commerciale non sollecitata
Infine, una delle fonti normative più importanti su pubblicità e campagne promozionali (anche per gli operatori Internet) è il Codice dell'Autodisciplina Pubblicitaria Italiana. Non si tratta di una vera legge, ma chi aderisce all'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (Iap) è tenuto a rispettarla e a sottostare alle decisioni del Comitato di Controllo e del Giurì.
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